Deposito Temporaneo dei Rifiuti

Deposito Temporaneo dei Rifiuti

Nel corso dell’estate 2015, come è noto, sono state modificate tre fondamentali definizioni contenute nella disciplina sulla gestione dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del d.lgs. 152/2006. Vi hanno provveduto, dapprima, il D.L. 4 luglio 2015, n. 92 recante «Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»), e, in seconda battuta la legge 6 agosto 2015, n. 125. Attraverso questo intervento il legislatore ha modificato alcune disposizioni dell’art. 183, d.lgs. 152/2006, tra cui quella relativa alla definizione di deposito temporaneo, precisando che esso comprende anche il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento e che il luogo di produzione corrisponde all’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. La nuova definizione di “deposito temporaneo” contiene una nozione di «luogo di produzione» (dei rifiuti) che ne amplia le possibilità operative. In sintesi possiamo definire il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati  prodotti. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati / mischiati / accantonati in uno stesso contenitore. Il deposito temporaneo ha anche un tassativo  limite temporale che deve essere osservato prima dello smaltimento ( non può avere durata superiore ad un anno ) in relazione però anche a limiti volumetrici di rifiuti che si possono accantonare. Inoltre il deposito temporaneo deve essere condotto nel rispetto delle relative norme tecniche, per i rifiuti pericolosi, “nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose, per alcune categorie di rifiuto, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo (recipienti, coperture, materiale assorbente antispandimento ecc).” Solo osservando scrupolosamente queste condizioni il deposito temporaneo non viene considerato: – uno stoccaggio, – un’operazione di recupero o smaltimento – la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero – il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei rifiuti. Per queste operazioni è prevista un’apposita autorizzazione o,  peggio ancora, si rischia di cadere nella “gestione incontrollata di rifiuti” che farebbe immediatamente scattare pesanti sanzioni. Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinché il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi. Dunque il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:

  1. raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi.
  1. raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli a smaltimento al momento in cui si superano i 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) ed in ogni caso entro 1 anno.

Il deposito temporaneo è mono-soggettivo, non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei. In conclusione, è importante che gli operatori tengano presente che la nuova nozione di “luogo di produzione” dei rifiuti non potrà essere interpretata in modo eccessivamente ampio, proprio perché questo comporterebbe una dilatazione non consentita del concetto di «deposito temporaneo», la quale potrebbe essere interpretata dalla giurisprudenza (anche e soprattutto in sede penale) come “abuso” del regime derogatorio connesso a quest’ultimo concetto.