Diffida senza preavviso per superamento limiti di scarico acque
Con sentenza del T.A.R. della Lombardia, si stabilisce che, in caso di accertamento della violazione dei limiti massimi di sostanze inquinanti, la Provincia può comminare una diffida di sospensione, o revoca a seconda della gravità, dell’autorizzazione allo scarico anche senza avviso di avvio di procedimento, in quanto tale atto è vincolato al rilievo fatto e non è annullabile per la mancata comunicazione. Questo non esonera l’amministrazione dal dover dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso.