Informativa su utilizzo del fresato d’asfalto come sottoprodotto
Una recente sentenza del Consiglio di Stato inerente un contenzioso sull’assegnazione di un lavoro di ripavimentazione stradale, fa chiarezza sul possibile riutilizzo del fresato d’asfalto senza che sia considerato rifiuto.
In sostanza, il pronunciamento ribadisce, come da una precedente sentenza della stessa sez. IV° del Consiglio di Stato, la possibilità di riutilizzo del materiale “fresato d’asfalto” come sottoprodotto, a condizione che tale operazione sia indicata in fase progettuale e che tale riutilizzo, anche da parte di terzi, soddisfi le caratteristiche specificate nel d.lgs. n°152/2006 ai sensi dell’art. 184 bis, dove si precisa che il fresato d’asfalto è riutilizzabile come sottoprodotto se è originato da un processo di produzione di cui è parte integrante, è certo che sarà riutilizzato nel processo di produzione o di uno successivo, anche da parte di terzi, che sia riutilizzabile, senza ulteriori trattamenti, nella pratica industriale e, infine, che soddisfi i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porti a impatti negativi sull’ambiente o la salute umana.