Le novità per la valutazione del rischio rumore

Le novità per la valutazione del rischio rumore

 

Una modifica al D.Lgs. 81/2008 in relazione alla stima dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti per la valutazione del rischio rumore, consente la possibilità di utilizzare banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva.

 

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – ha modificato il D.Lgs. 81/2008 anche in relazione alla stima dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti per la valutazione del rischio rumore.

 

Il comma 5-bis dell’art. 190 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 è sostituito dal seguente: «L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.».

 

Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si riscrive totalmente il comma 5-bis dell’articolo 190 – Titolo VIII (Agenti fisici), Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) – andando a ufficializzare e permettere l’utilizzo delle banche dati sul rumore. Utilizzo che può avvenire se queste banche dati sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Ad oggi l’unica banca dati del rischio rumore validata è quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri edili  nasce, come riportato nella lettera circolare del 30 giugno 2011 relativa all’aggiornamento della banca dati, per “garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. In questo contesto il caso più proprio di corretto utilizzo di questa banca dati è in fase di redazione del PSC, durante la progettazione dell’opera, con l’obiettivo primario di permettere la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione già in fase preventiva rispetto all’inizio dell’attività, in quanto, non essendo sempre note le aziende che interverranno nel cantiere, non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore”